Il Fondo vittime dell’amianto è stato istituito per sostenere, con una maggiorazione del 15%, tutti coloro che hanno una rendita INAIL nel caso in cui sia stata loro riconosciuta una malattia asbesto correlata. La somma viene dunque erogata nel caso in cui la persona sia affetta da mesotelioma o a chi è stato esposto in famiglia a causa di contaminazione ambientale. L’aspetto fondamentale da sottolineare è che tale maggiorazione è prevista soltanto nel caso in cui il soggetto usufruisca già di una rendita INAIL. Sono esclusi dalla prestazione coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 16%, nonostante soffrano di una patologia da asbesto correlata. Nel caso di morte della vittima di amianto, la somma spettante può essere liquidata agli eredi legittimi.
Patologie professionali inserite nelle liste INAIL
Quelle elencate di seguito sono le patologie professionali che l’INAIL ha incluso quali malattie da amianto di origine professionale: asbestosi polmonare, mesotelioma pleurico, cancro peritoneale, tumore del pericardio, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, tumore del polmone, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, cancro della laringe, tumore delle ovaie, tumore dell’esofago, tumore della faringe, cancro del colon retto e cancro dello stomaco.
Fondo vittime dell’amianto: come ottenere la maggiorazione
Grazie al servizio gratuito dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) è possibile ricevere assistenza per ottenere l’indennizzo. Le vittime dell’amianto, oltre alla maggiorazione del 15% della rendita INAIL possono avere il risarcimento dei danni, il riconoscimento della causa di servizio e il riconoscimento di vittima del dovere (nel caso in cui la persona colpita sia un dipendente pubblico) e infine il prepensionamento amianto.
Affinché si possa accedere all’indennizzo del Fondo vittime dell’amianto è necessario che la malattia professionale venga riconosciuta e che esista un nesso causale diretto tra patologia ed esercizio di lavorazioni rischiose (in questo caso l’esposizione all’amianto).
Aggiornamenti intervenuti a partire dall’1 gennaio 2021
Con la legge n.178 del 30 dicembre 2020 sono state applicate alcune novità in fatto di risarcimento per le vittime di amianto. I cambiamenti prevedono l’erogazione di una prestazione una tantum di 10mila euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale, l’estensione delle prestazioni INAIL alle unioni civili, una maggiorazione contributiva ai fini pensionistici per coloro che lavorano nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
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