Le vittime dell’amianto continueranno a beneficiare delle somme in loro favore garantite dallo Stato. Poco prima di cedere il passo al nuovo governo, l’ex ministro del lavoro Orlando ha infatti firmato il decreto interministeriale che stabilisce le regole per le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto relative agli anni 2021 e 2022. Il Fondo è stato istituito per supportare economicamente gli eredi di coloro che sono deceduti a causa di una delle patologie correlate all’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali (mesotelioma, asbestosi, tumori del polmone…).

Per poter fare richiesta delle somme messe a loro disposizione, i richiedenti avranno poi tempo fino a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Entro tale arco temporale ci sarà infatti la possibilità di inoltrare domande all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), l’ente che poi si occupa dell’erogazione delle somme. Si stima che l’ammontare complessivo messo a disposizione sia di 20 milioni di euro (10 per l’anno 2021 e 10 per l’anno 2022).

Chi può presentare domanda per il Fondo vittime dell’amianto 2021/2022

Titolari del diritto a fare domanda per ottenere la prestazione economica sono gli eredi delle vittime da esposizione all’amianto che siano destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ciò deve essere stato in precedenza stabilito da sentenza esecutiva o da verbale di conciliazione giudiziale. Hanno altresì diritto di presentare domanda le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o che risultino essere parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale.

L’importo della prestazione erogata dall’INAIL

L’importo che ciascun titolare del diritto riceve è stabilito annualmente dall’INAIL, così come prescritto dall’art.4 del decreto 27 ottobre 2016. La somma da erogare è stabilita a cadenza annuale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti coloro che ne hanno diritto e in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili. L’importo viene stabilito entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande presso il Fondo vittime dell’amianto. A controllare e valutare le domande è l’INAIL, che poi procederà anche all’erogazione delle somme a coloro che ne sono risultati beneficiari.